Rilascio delle patenti: i medici di famiglia devono avere più potere decisionale

Rilascio delle patenti: i medici di famiglia devono avere più potere decisionale

Una maggiore attenzione medica sulle condizioni psicofisiche di quanti si preparino a sostenere il corso di guida per il rilascio della patente, ma anche in caso di rinnovo del permesso di guida, dovrà rivelarsi essenziale nei confronti della sicurezza stradale. La soluzione individuata consiste nel conferire maggiore potere decisionale ai medici di famiglia. Ecco, in sintesi, il contenuto di un rapporto redatto da ETSC (European Transport Safety Council, ovvero il Consiglio europeo sulla Sicurezza nei trasporti) al quale aderiscono 32 Paesi, fra i quali l’Italia attraverso l’Automobile Club. Il documento rappresenta un’utile indicazione verso nuove misure in materia in procinto di essere adottate dall’Unione Europea.

I conducenti anziani sono potenziali utenti vulnerabili

Il documento, che prende come base di partenza la direttiva europea del 2006 sulle patenti, ha messo in evidenza come l’abuso di sostanze, disturbi mentali, epilessia e diabete costituiscano altrettanti fattori di maggiore importanza rispetto, ad esempio, all’età della persona quando si tratta di valutare l’idoneità alla guida del soggetto. In effetti, lo screening obbligatorio che prende come riferimento l’età dei conducenti più anziani “Non si è dimostrato efficace nella prevenzione degli incidenti gravi”. Di più, evidenzia ETSC: potrebbe arrivare a determinare “Un impatto negativo sulla sicurezza, in quanto i conducenti anziani diventano utenti della strada vulnerabili”.

Il medico di base è una figura essenziale

Nello specifico, una grande importanza per la valutazione delle condizioni-base in ordine al conseguimento della patente di guida, oppure al suo rinnovo, viene conferita agli esami medici, ed in particolare al medico di famiglia, che costituisce una figura essenziale per individuare i soggetti potenzialmente più a rischio. Altrettanto importante è il ruolo del medico curante nell’assistenza ai pazienti ed alle rispettive famiglie verso scelte (che siano condivise il più possibile) di riduzione o interruzione “tout court” della guida di un veicolo. “Dei Paesi che hanno risposto alla richiesta di fornire all’ETSC dei dati utili alla realizzazione del rapporto, la maggior parte richiede una qualche forma di controllo medico per la persona che intende conseguire la patente per la guida di un’autovettura – evidenzia l’European Transport Safety Council – Questo esame medico può variare da un modulo di autovalutazione compilato e firmato dal richiedente, a una visita medica effettuata da un medico specialista in medicina generale, oppure una visita medica eseguita da un medico o centro specialista”. Mancano tuttavia i dati sulla responsabilità delle patologie e dei disturbi degli automobilisti coinvolti negli incidenti stradali.

Occorrono studi a livello europeo

In questo senso, rileva ETSC, “Una serie di dati approfonditi a livello europeo potrebbe essere di aiuto nello sviluppo delle politiche di sicurezza dell’Unione Europea, la regolamentazione ed il progresso tecnologico“. Occorre tenere presente, fa notare il rapporto del Consiglio europeo sulla Sicurezza nei trasporti, che undici Paesi aiutano gli organi medici di valutazione dell’idoneità alla guida dei candidati con una serie di linee-guida, e diciassette Paesi possiedono, nei rispettivi regolamenti stradali, normative che stabiliscono le modalità di valutazione dell’idoneità alla guida. È in effetti chiaro che un insieme di indicazioni “ad hoc”, redatte ad uso e consumo di chi debba in maniera concreta occuparsi di stabilire se una persona sia idonea o meno alla guida di un veicolo, ha un effetto positivo sulla sicurezza collettiva.

Il pericolo dell’alcool

Contestualmente, ETSC ha affrontato la questione degli effetti dell’alcool sulla conduzione dei veicoli: si stima che il 25% delle morti per incidenti stradali che avvengono nei Paesi dell’Unione Europea sia imputato alla guida in stato di ebbrezza. “Gli effetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi dei disturbi legati al consumo di alcol sono stati trascurati nella direttiva e in molte linee guida. L’imminente revisione della direttiva sulle patenti rappresenta un’opportunità di aggiornamento in questo senso”.

La situazione in Italia

Nel nostro Paese, la norma che disciplina le condizioni fisiche e psichiche in ordine al conseguimento della patente di guida è l’art. 119 del Codice della Strada. In particolare, il comma 1 dispone che “Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”. A sua volta, l’accertamento dei requisiti psicofisici è, secondo quanto dispone il comma 2, a cura “Della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della Sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”. L’accertamento (comma 3) “Deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia”. Quest’ultimo ha il compito di redigere il certificato anamnestico dove indicare gli eventuali disturbi o patologie rilevanti ai fini della guida di cui la persona che intenda conseguire la patente soffre. È tuttavia una indicazione: la decisione finale viene in effetti demandata agli organi sanitari cui il comma 2 fa riferimento.